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GF Vip, Carmen Russo sfrattata: arriva la decisione del tribunale

di Emanuela Longo

Pubblicato il 2021-11-06

Sentenza di sfratto per Carmen Russo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La decisione è giunta da parte della sezione civile del tribunale monocratico di Palermo in riferimento all’accademia di danza classica che la soubrette aveva aperto con il marito Enzo Paolo Turchi proprio nel capoluogo siciliano. GF Vip, Carmen Russo sfrattata: cosa è successo …

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Sentenza di sfratto per Carmen Russo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La decisione è giunta da parte della sezione civile del tribunale monocratico di Palermo in riferimento all’accademia di danza classica che la soubrette aveva aperto con il marito Enzo Paolo Turchi proprio nel capoluogo siciliano.

GF Vip, Carmen Russo sfrattata: cosa è successo

A riportare la notizia di sfratto relativa a Carmen Russo è il quotidiano Repubblica.it facendo sapere come l’Immobil Sud Resuttana srl, proprietaria dell’immobile che ospita la scuola di ballo, aveva chiesto la risoluzione del contratto stipulato nel 2014 per morosità.

Adesso il tribunale ha condannato Carmen Russo, attuale concorrente del GF Vip, “all’immediato rilascio dell’immobile e al pagamento, in favore dell’immobiliare di 4.160,50, euro di cui 4.015,00 oltre Iva, C.p.a. e spese generali, per compensi, e 145,50 euro per spese vive, a titolo di rifusione delle spese di lite”.

La coppia non avrebbe pagato l’affitto da marzo 2020 al marzo 2021 (tranne settembre 2020) poiché l’accademia di danza era chiusa a causa della pandemia da Covid. Motivando con l’emergenza sanitaria, Carmen Russo si era opposta alla convalida dello sfratto. Il Tribunale ha fatto sapere che “la conduttrice non ha più effettuato pagamento alcuno, e ciò neppure in seguito alla consentita riapertura, a decorrere dal giugno  2021, delle palestre e delle piscine”.

L’Immobil Sud che dovrebbe avere circa 30 mila euro per canoni d’affitto arretrati, ha richiesto il pagamento con un altro decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha ritenuto che “le misure restrittive adottate dall’Autorità  non possano in alcun modo legittimare comportamenti, quali quello odierno, di totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore. E ciò, neppure quando l’attività esercitata nei locali locati sia stata, come occorre nel caso di specie, totalmente inibita”.

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